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FAQ

Quanto tempo dura un procedimento di mediazione?

I tempi sono rapidi. Uno dei principali benefici offerti dalla mediazione è la possibilità di gestire autonomamente il processo di risoluzione della controversia, mantenendone il controllo. La procedura di mediazione è avviata nei tempi concordati tra le parti e l’organismo di mediazione e non può durare complessivamente più di tre mesi. Contatta lo Studio.

Quanto costa il procedimento di mediazione?

I costi sono contenuti e prevedibili. Poiché gli incontri di mediazione vengono fissati per periodi di tempo predefiniti, le indennità complessive sono predeterminate con l’avvocato che fornisce assistenza. I costi dell’organismo di mediazione sono prevedibili e fissati da apposita tabella del regolamento dell’organismo di mediazione che ricalca la tabella A, art 16, comma 4 del D.M. 18 ottobre 2010 n.180.

In cosa differisce la mediazione rispetto al processo?

Oltre a tempi rapidi della mediazione e ai costi molto più contenuti e prevedibili, una delle caratteristiche della mediazione è il controllo sul risultato. Le parti, non il mediatore, stabiliscono i contenuti dell’accordo. Diversamente dal processo ma anche dall’arbitrato, pertanto, non vi è il rischio di una decisione avversa. Inoltre la mediazione non è legata al principio della domanda in giudizio; con l’aiuto del mediatore, le parti possono pertanto concentrarsi sui loro interessi e bisogni reali anziché su questioni prettamente di diritto, e dar vita ad accordi, anche “creativi”, che li soddisfino al meglio. Non sono infatti rari i casi in cui l’accordo dia vita a un nuovo contratto che definisce la lite e disciplina i rapporti futuri.

Cosa significa che la mediazione è obbligatoria?

E’ la legge che in determinate materie stabilisce che debba essere tentata la mediazione e iniziata quindi la procedura prima di poter adire il giudice, in questi casi la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Le materie sono quelle indicate dall’art 5 comma 1 del D.lgs 4 marzo del 2010 n. 28.

Posso chiamare il mediatore a testimoniare in caso di successivo processo e avvantaggiarmi delle informazioni ottenute nella mediazione?

Vantaggio straordinario della mediazione è la riservatezza del procedimento, il suo carattere confidenziale e riservato sono previsti per legge. Questo impedisce sia alle parti che al mediatore di potere rivelare alcuna delle informazioni ottenute nel corso della procedura. Allo stesso modo, il mediatore non potrà svelare a una parte le informazioni ottenute confidenzialmente dall’altra parte durante gli incontri separati, a meno che non sia stato altrimenti pattuito. Contatta lo Studio.

Cosa succede se il mio interlocutore si rifiuta di mediare o addirittura assume dei comportamenti scorretti o è in mala fede durante la procedura?

La mediazione ha lo scopo di giungere a un accordo conciliativo e come ogni accordo è il frutto di una cooperazione volontaria improntata alla correttezza e buona fede dei contraenti. Le parti possono porre termine alla mediazione in qualsiasi momento, e ricorrere alle forme tradizionali di risoluzione delle controversie. Nessun rischio dunque nell’attivare la mediazione perchè esiste sempre la possibilità di far valere i propri diritti davanti al giudice.

Che differenza c’è tra mediazione e negoziazione assistita?

La mediazione è condotta da un soggetto terzo, neutrale e imparziale, Il mediatore, che ha come unico scopo quello di facilitare l’incontro tra le parti al fine di condurle a un accordo conciliativo favorevole; la negoziazione assistita é una mediazione compiuta direttamente dagli avvocati in nome e per conto dei loro assistiti al fine di giungere a un accordo conciliativo o transattivo, gli avvocati non sono neutrali, terzi e imparziali perché legati da vincolo di mandato ai rispettivi clienti. Ci sono tuttavia, casi di negoziazione assistita volontaria in cui le parti possono rivolgersi a un unico avvocato, quest’ultimo può fungere quindi da terzo neutrale nel mediare direttamente i loro interessi. Tuttavia, la legge (art. 3 comma 1 d.l. 12 settembre 2014 n. 132 conv. con modif. In l. 10 novembre 2014 n. 162) prevede per alcune materie al di fuori di quelle in cui è prevista la mediazione civile e commerciale la negoziazione assistita obbligatoria, ossia, quest’ultima procedura, deve essere intentata necessariamente a condizione di procedibilità per poter instaurare il processo.

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